DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.
(Modifiche all'articolo 2 della legge 24 dicembre 2003, n. 363, concernente le aree sciabili attrezzate).

      1. All'articolo 2 della legge 24 dicembre 2003, n. 363, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 2, dopo le parole: «ed eventualmente di altri sport della neve» sono inserite le seguenti: «e pratiche sportive»;

          b) al comma 4, primo periodo, dopo le parole: «aventi più di tre piste» sono inserite le seguenti: «di sci alpino»;

          c) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

      «4-bis. Sono soggetti all'obbligo di utilizzo del casco anche i partecipanti alle competizioni sportive»;

          d) al comma 5:

              1) al primo periodo, dopo le parole: «aventi più di venti piste» sono inserite le seguenti: «di sci alpino» e le parole: «i comuni interessati» sono sostituite dalle seguenti: «i gestori»;

              2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'idoneità tecnica di tali aree è verificata da un responsabile individuato dai gestori».

Art. 2.
(Modifiche all'articolo 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 363, concernente gli obblighi dei gestori).

      1. All'articolo 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 363, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1, primo periodo:

              1) dopo la parola: «provvedendo» sono inserite le seguenti: «, sulla base dei criteri e dei requisiti stabiliti dalle regioni,»;

 

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              2) le parole: «secondo quanto stabilito dalle regioni» sono sostituite dalle seguenti: «e all'individuazione dei soggetti cui spetta la direzione delle piste medesime»;

          b) al comma 2:

              1) al primo periodo, le parole: «I gestori» sono sostituite dalle seguenti: «Fermo restando quanto previsto dall'articolo 21, i gestori»;

              2) dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Le regioni utilizzano tali dati per individuare le piste o i tratti di pista ad elevata frequenza di infortuni e possono imporre ai gestori, previo contraddittorio con gli stessi, le necessarie prescrizioni per rafforzare la messa in sicurezza delle piste, compresa la fissazione di limiti massimi di affollamento delle stesse»;

              3) al secondo periodo, dopo le parole: «I dati raccolti dalle regioni» sono inserite le seguenti: «e dalle Forze di polizia» e dopo le parole: «Ministero della salute» sono inserite le seguenti: «e all'Osservatorio della montagna»;

          c) al comma 3, dopo le parole: «primo periodo del comma 2» sono inserite le seguenti: «in materia di soccorso e trasporto degli infortunati»;

          d) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

      «3-bis. I gestori individuano, in prossimità dell'area sciabile, tenuto conto della conformazione e dell'ampiezza dei luoghi nonché delle esigenze dell'attività di elisoccorso, apposite aree destinate all'atterraggio degli elicotteri per il soccorso degli infortunati».

Art. 3.
(Modifica all'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 363, concernente la responsabilità civile dei gestori).

      1. Dopo il comma 3 dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 363, sono aggiunti i seguenti:

      «3-bis. È fatto obbligo ai gestori di consentire agli utenti all'atto della vendita

 

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del titolo di transito l'acquisto di una polizza assicurativa per la responsabilità civile per i danni provocati a persone o a cose nella pratica degli sport invernali di discesa e di assicurarne adeguata pubblicità.
      3-ter. Con accordo tra il Governo, le regioni e le autonomie locali, da concludere in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, vengono definiti i parametri per la valutazione delle condizioni minime di sicurezza delle piste».

Art. 4.
(Modifiche all'articolo 5 della legge 24 dicembre 2003, n. 363, concernente l'informazione e la diffusione delle cautele volte alla prevenzione degli infortuni).

      1. All'articolo 5 della legge 24 dicembre 2003, n. 363, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «dal Ministro per gli affari regionali» sono inserite le seguenti: «e le autonomie locali e dal Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive»;

          b) al comma 3:

              1) dopo le parole: «alla segnaletica» sono inserite le seguenti: «, con particolare riguardo a quanto previsto dall'articolo 12,»;

              2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Al gestore che non ottemperi a tale obbligo si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 1.000 euro a 5.000 euro»;

          c) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

      «3-bis. I gestori provvedono, altresì, ad esporre quotidianamente i bollettini sui rischi valanghe emessi dal servizio Meteomont del Corpo forestale dello Stato o del Comando truppe alpine ovvero quelli predisposti

 

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dalle strutture esistenti a livello regionale e locale».

Art. 5.
(Modifica all'articolo 6 della legge 24 dicembre 2003, n. 363, concernente la segnaletica).

      1. Dopo il comma 1 dell'articolo 6 della legge 24 dicembre 2003, n. 363, sono aggiunti i seguenti:

      «1-bis. Sulla base dei dati di cui all'articolo 3, comma 2, i gestori provvedono ad adeguare alle prescrizioni eventualmente imposte dalle regioni la segnaletica nelle piste con elevata frequenza di infortuni.
      1-ter. I comuni e i soggetti di cui all'articolo 21 verificano l'adempimento degli obblighi relativi alla segnaletica da parte dei gestori».

Art. 6.
(Modifica all'articolo 7 della legge 24 dicembre 2003, n. 363, concernente la manutenzione e l'innevamento programmato).

      1. Al comma 2 dell'articolo 7 della legge 24 dicembre 2003, n. 363, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I gestori possono individuare alcune piste o tratti di pista da lasciare non battuti».

Art. 7.
(Modifica all'articolo 8 della legge 24 dicembre 2003, n. 363, concernente l'obbligo di utilizzo del casco protettivo per i minori di anni quattordici).

      1. Il comma 2 dell'articolo 8 della legge 24 dicembre 2003, n. 363, è sostituito dal seguente:

      «2. Il responsabile della violazione delle disposizioni in tema di utilizzo del casco di cui al comma 1 e di cui all'articolo 2, commi 4, 4-bis e 5 è soggetto alla

 

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sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 30 euro a 250 euro».

Art. 8.
(Modifiche all'articolo 9 della legge 24 dicembre 2003, n. 363, concernente la velocità).

      1. All'articolo 9 della legge 24 dicembre 2003, n. 363, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Velocità e obblighi di prudenza nel comportamento»;

          b) al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e non provochi danni»;

          c) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

      «2-bis. Ogni sciatore deve tenere una velocità e un comportamento specifico di prudenza, diligenza e attenzione adeguati alla propria capacità, al tipo di pista, alla segnaletica e alle prescrizioni di sicurezza esistenti, nonché alle condizioni generali della pista, alla libera visuale, alle condizioni meteorologiche e all'intensità del traffico.
      2-ter. Gli sciatori che non hanno una adeguata padronanza della tecnica sciistica non possono accedere alle piste classificate come difficili».

Art. 9.
(Modifica all'articolo 13 della legge 24 dicembre 2003, n. 363, concernente lo stazionamento).

      1. Dopo il comma 4 dell'articolo 13 della legge 24 dicembre 2003, n. 363, è aggiunto il seguente:

      «4-bis. Durante la sosta presso rifugi o altre zone lo sciatore deve collocare l'attrezzatura fuori del piano sciabile, in modo da non recare intralcio o pericolo ad altre persone».

 

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Art. 10.
(Modifica all'articolo 15 della legge 24 dicembre 2003, n. 363, concernente il transito e la risalita).

      1. Al comma 4 dell'articolo 15 della legge 24 dicembre 2003, n. 363, le parole: «La risalita della pista con gli sci ai piedi è normalmente vietata. Essa è ammessa» sono sostituite dalle seguenti: «La risalita della pista con gli sci ai piedi e l'utilizzo delle racchette da neve sulle piste da sci sono normalmente vietati. Tali comportamenti sono ammessi», e le parole: «e deve» sono sostituite dalle seguenti: «e devono».

Art. 11.
(Modifica all'articolo 16 della legge 24 dicembre 2003, n. 363, concernente i mezzi meccanici).

      1. Dopo il comma 3 dell'articolo 16 della legge 24 dicembre 2003, n. 363, è aggiunto il seguente:

      «3-bis. Le regioni provvedono a disciplinare, relativamente alla stagione sciistica, l'utilizzo dei mezzi meccanici al di fuori delle aree sciabili secondo criteri e limiti che garantiscano il rispetto delle esigenze di sicurezza e di tutela dell'ambiente montano».

Art. 12.
(Modifiche all'articolo 17 della legge 24 dicembre 2003, n. 363, concernente lo sci fuori pista e lo sci-alpinismo).

      1. All'articolo 17 della legge 24 dicembre 2003, n. 363, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

      «1. Il concessionario, il gestore degli impianti di risalita e i comuni non sono responsabili degli incidenti che possono

 

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verificarsi nei percorsi fuori pista serviti dagli impianti medesimi e segnalati ai sensi del comma 2-ter»;

          b) al comma 2:

              1) dopo le parole: «lo sci-alpinismo» sono inserite le seguenti: «o lo sci fuori pista»;

              2) le parole: «, laddove, per le condizioni climatiche e della neve, sussistano evidenti rischi di valanghe,» sono soppresse;

              3) dopo le parole: «appositi sistemi elettronici» sono inserite le seguenti: «di soccorso»;

              4) le parole: «di soccorso» sono soppresse;

          c) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

      «2-bis. Nell'ambito delle campagne informative di cui all'articolo 5 si provvede anche alla diffusione delle conoscenze di base sulle condizioni di sicurezza per le pratiche di cui al presente articolo e sulle tecniche di soccorso.
      2-ter. I gestori degli impianti di risalita e i comuni possono segnalare i percorsi fuori pista maggiormente praticati e, in tale caso, provvedono anche alla diffusione delle informazioni di cui al comma 2-bis e di cui all'articolo 5, comma 3-bis».

Art. 13.
(Modifiche all'articolo 18 della legge 24 dicembre 2003, n. 363, concernente le ulteriori prescrizioni per la sicurezza e le sanzioni).

      1. All'articolo 18 della legge 24 dicembre 2003, n. 363, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

      «2. Fatte salve le ulteriori sanzioni previste dalle disposizioni delle regioni o delle province autonome per condotte diverse da quelle sanzionate dalla presente

 

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legge, i responsabili della violazione delle disposizioni di cui agli articoli 9, 10, 11, 12, 13, 15 e 16 sono assoggettati alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 30 euro a 250 euro»;

           b) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

      «2-bis. In caso di particolare gravità delle condotte vietate dalla presente legge o di reiterazione delle violazioni, i soggetti competenti al controllo provvedono, in aggiunta alla sanzione pecuniaria, al ritiro del titolo di transito giornaliero o alla sospensione del titolo plurigiornaliero fino a giorni tre. Al trasgressore viene rilasciato un documento per consentirgli l'utilizzo degli impianti strettamente necessari al rientro presso il suo domicilio. In caso di ulteriore reiterazione delle violazioni il titolo può essere definitivamente ritirato.
      2-ter. Ai soggetti cui è ritirato o sospeso il titolo di transito è fatto divieto di acquistare, per il periodo stabilito a norma del comma 2-bis, un nuovo titolo. In caso di violazione di tale divieto essi sono assoggettati alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 50 euro a 250 euro, oltre al ritiro del nuovo titolo».

Art. 14.
(Modifiche all'articolo 20 della legge 24 dicembre 2003, n. 363, concernente lo snowboard).

      1. All'articolo 20 della legge 24 dicembre 2003, n. 363, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Snowboard, telemark e altre pratiche sportive»;

          b) al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, il telemark o altre tecniche di discesa»;

 

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          c) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

      «1-bis. In relazione alle altre pratiche sportive individuate dalle regioni ai sensi dell'articolo 2 e ai percorsi per lo sci di fondo escursionistico, per le racchette da neve e per la passeggiata nordica (nordic walking), che possono essere individuati anche dai comuni, le regioni provvedono a stabilire le modalità per la segnalazione dei percorsi e per l'affissione dei bollettini sul rischio di valanghe, ferma restando l'applicabilità dell'articolo 17».

Art. 15.
(Modifiche all'articolo 21 della legge 24 dicembre 2003, n. 363, concernente i soggetti competenti per il controllo).

      1. All'articolo 21 della legge 24 dicembre 2003, n. 363, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

      «1-bis. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'esercizio delle competenze di cui al comma 1, istituiscono, nel rispetto dei requisiti minimi stabiliti con il decreto di cui al comma 1-quinquies, specifiche figure a cui affidare, mediante convenzione con i gestori, i compiti di soccorso e di vigilanza, anche al fine di irrogare le sanzioni; possono altresì procedere, previo accordo con i gestori, a forme di sperimentazione, anche ulteriori rispetto a quelle previste dal comma 1-quater, per migliorare la prevenzione dei rischi nella pratica degli sport invernali.
      1-ter. Ai fini del migliore esercizio dei servizi di vigilanza e soccorso nelle aree di sci alpino possono essere stipulate convenzioni fra i gestori e i soggetti di cui al comma 1. In assenza dei soggetti di cui al comma 1 o qualora il numero di tali soggetti sia inferiore ai parametri stabiliti con il decreto di cui al comma 1-quinquies, i gestori delle aree assicurano l'esercizio delle funzioni di vigilanza e soccorso,

 

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mediante convenzione con i soggetti di cui al comma 1-bis ovvero, ove sia insufficiente anche tale personale, tramite il proprio personale.
      1-quater. Nelle convenzioni di cui al comma 1-ter può essere prevista la sperimentazione di sistemi elettronici di identificazione dello sciatore, di registrazione delle sanzioni irrogate e di videocontrollo delle piste, anche al fine di prevenire le violazioni delle disposizioni della presente legge, con particolare riferimento a quelle previste dall'articolo 9.
      1-quinquies.
Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri per gli affari regionali e le autonomie locali, per le politiche giovanili e le attività sportive, della difesa, dell'economia e delle finanze, della giustizia, della salute e delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa con la Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti:

          a) le modalità di accertamento delle violazioni e di irrogazione delle sanzioni, anche con possibilità di pagamento immediato, e le modalità di tenuta dei relativi dati;

          b) la dotazione minima del personale, pubblico o privato, dei servizi di vigilanza da garantire in relazione alla dimensione degli impianti e all'affluenza degli sciatori;

          c) i requisiti, le modalità di selezione e la formazione dei soggetti incaricati dei servizi di vigilanza, nonché le modalità di collaborazione dei vigilanti privati con le Forze di polizia;

          d) i contenuti tipo delle convenzioni di cui al comma 1-ter;

          e) il modulo per la rilevazione degli infortuni, idoneo a soddisfare anche le esigenze di carattere statistico di cui all'articolo 3, comma 2;

          f) i requisiti minimi dei soggetti che prestano soccorso, anche con riferimento alle attrezzature minime dell'equipaggiamento appropriate rispetto al rischio specifico.

 

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      1-sexies. Ai soggetti incaricati di svolgere i compiti di vigilanza, privi della qualifica di pubblico ufficiale, sono attribuiti i poteri di contestazione e di riscossione immediate, nonché di redazione e sottoscrizione del verbale di accertamento con l'efficacia di cui agli articoli 2699 e 2700 del codice civile.
      1-septies.
Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato»;

          b) al comma 2, le parole: «all'articolo 9, comma 1,» sono sostituite dalle seguenti: «al capo III della presente legge».